Questa sezione è dedicata alle leggi che regolano la detenzione, il trasporto e porto di coltelli a livello nazionale ed internazionale.

Vista la delicatezza dell'argomento, benché sia stata operata da parte nostra la massima cura per garantire che le informazioni contenute in questa sezione siano accurate e aggiornate, non vi è alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza di tali informazioni e si declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali errori o omissioni.

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14 Aprile 2017 Autore : 

Per arma si intende qualunque strumento atto ad offendere per sua destinazione naturale (ARMA PROPRIA) o per le sue modalità d'impiego (ARMA IMPROPRIA).


La definizione giuridica si desume dal Codice Penale (Artt. 585 e 704) e del TULPS, in particolare nella legge 110/75 e successive modifiche.

Tra le armi proprie (comuni), oltre a quelle da fuoco o da sparo (argomento che sorvoleremo poichè non oggetto di discussione), troviamo le armi bianche, ossia spade, pugnali, stiletti, baionette, coltelli a scatto (per la Cassazione), tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene (quelle non conformi al DM n.10/2011). Lo spray al peperoncino è liberalizzato solo se contiene olio di peperoncino e non più di 20 ml di liquido, altrimenti sono armi proprie.
Le armi bianche seguono il regime giuridico delle armi comuni da sparo per quanto riguarda l'acquisto, cessione, vendita, detenzione.
In breve

  • possono essere acquistate solo da persona munita di porto d'armi o di nulla osta
  • devono essere denunciate (non c'è un numero di armi bianche massimo detenibile)
  • non possono essere portate fuori dalla propria abitazione o sue appartenenze
  • le armi bianche possono essere messe in commercio solo da persone munite di licenza per la vendita di armi (è però frequente trovare pugnali in libera vendita presso coltellinai).

Il D.L.vo 204/2010 ha recepito la direttiva europea sulle armi che contiene una nuova definizione di arma da fuoco e delle sue parti, modificando l'art. 38 del T.U. di PS, in un modo interpretabile nel senso che le armi bianche non siano più soggette a denuncia. Sembrerebbe quindi che il legislatore abbia deciso di adeguarsi alla normativa europea anche per le armi bianche e quelle antiche. Si sottolinea però che si tratta di un'interpretazione, in quanto la legge non è molto chiara, e pertanto del tutto discutibile. Restiamo fiduciosi in attesa di una circolare esplicativa.

Le armi prodotte prima del 1890 sono armi antiche. La licenza di collezione di armi bianche antiche è stata abolita, ma dovrebbe poter essere ancora rilasciata sia per poterle acquistare senza formalità. Per quanto riguarda l'importazione, l'art. 49 Reg. T.U. di P.S. vieta l'introduzione in Italia di armi di cui non è permesso il porto e quindi di armi proprie da punta o da taglio diverse dal bastone animato. Il divieto non si applica a chi è munito di licenza di collezione per armi bianche, rare o artistiche oppure se la licenza viene richiesta per comprovate ragioni di studio.

Si definiscono armi improprie, gli oggetti o strumenti che, pur essendo idonei all'offesa, hanno una destinazione naturale diversa.
Per tali armi è consentito il trasporto, mentre il porto solo in caso di giustificato motivo.
E' prassi comune quando si trasporta un arma impropria, per evitare di incorrere in problemi in caso di controlli, avvolgere lo strumento con la carta o mantenerlo in un imballo, per evitare che venga contestato che lo strumento sia pronto all'uso.

Art.4 L. n. 110/75 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere)
Salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art.42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 773/1931 e s.m.i., non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'art.5 c.4 (oggetti riproducenti armi, armi a salve) nonchè i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatore laser, di classe pari o superiore a 3b.

L'art.80 del Reg. al T.U. di P.S. escludeva dagli strumenti atti ad offendere:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i 4 cm di lunghezza, non superi i centimetri 6 , purchè il manico non ecceda in lunghezza per centimetri 8 e, in spessore, millimetri 9 per una sola lama e millimetri 3 in più per ogni lama affiancata;

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i 4 centimetri, non superi i 10 centimetri di lunghezza.

In altre parole non erano ritenuti strumenti atti ad offendere:

  • qualsiasi coltello con lama fissa o pieghevole di lunghezza inferiore a 4 cm;
  • un coltello, a lama acuminata o con apice tagliente, sia fisso che pieghevole, con lama non superiore a cm 6, purchè il manico non superi certe dimensioni;
  • un coltello con lama non acuminata o apice non tagliente non superiore a 10 cm di lunghezza.

La legge 110/75, all'art. 4 abrogava il secondo comma dell'art. 42 del T.U. di P.S. che vietava il porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo. Pertanto la Cassazione ha affermato che abrogato tale comma si doveva ritenere abrogato anche l'art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto.
Ciò ha determinato una lacuna legislativa per quanto riguarda i coltelli tascabili poichè, mentre per i coltelli sportivi e gli strumenti da lavoro è facilmente identificabile il giustificato motivo, per i coltelli tascabili di molteplice utilità quotidiana diventa difficile definire uno scopo preciso.

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